La
bonifica di siti contaminati è disciplinata dal
D. Lgs. 152/2006 Parte IV Titolo V e smi, nel quale sono contenute le modalità procedurali ed operative da seguire al verificarsi di eventi contaminanti.
Il principio di riferimento su cui è costruita la norma è quello del “chi inquina paga”.
Nel Decreto sono identificate due distinte modalità istruttorie da seguire in base all’entità della contaminazione:
- Art. 242 Procedure “ordinarie”
- Art. 249 Procedure “semplificate”.
Sulla base della normativa nazionale e regionale, in Emilia-Romagna,
le competenze in materia di bonifiche di siti contaminati sono affidate alle Province, che hanno quindi la responsabilità di:
- dare avvio al procedimento;
- convocare e presiedere le Conferenze dei Servizi;
- approvare Piani e Progetti;
- controllare la regolarità dell’istruttoria;
- verificare le Autocertificazioni;
- certificare la conclusione dei procedimenti;
- individuare il responsabile della contaminazione;
- emettere Ordinanze e Diffide.